Art. 7
In vigore dal 20 apr 2009
1. La soglia di cui all’allegato III, secondo trattino, della direttiva 2006/21/CE, è espressa come rapporto del peso a secco di:
a)
tutti i rifiuti classificati come pericolosi a norma della direttiva 91/689/CEE e che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto; e
b)
dei rifiuti che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto.
2. Se il rapporto di cui al paragrafo 1 supera il 50 % la struttura è classificata come struttura di categoria A.
3. Se il rapporto di cui al paragrafo 1 si colloca tra il 5 % e il 50 % la struttura è classificata come struttura di categoria A.
Tuttavia, la struttura può non essere classificata come categoria A se tale decisione è giustificata in base ad una valutazione del rischio specifico del sito, incentrata in particolare sugli effetti di tutti i rifiuti pericolosi e svolta nell’ambito della classificazione basata sulle conseguenze del danno dovuto alla perdita di integrità o al funzionamento improprio, dalla quale risulti che la struttura non dovrebbe rientrare nella categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi.
4. Se il rapporto di cui al paragrafo 1 è inferiore al 5 %, la struttura non è classificata come struttura di categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi.
Storico versioni
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