Art. 7

In vigore dal 20 apr 2009
1.   La soglia di cui all’allegato III, secondo trattino, della direttiva 2006/21/CE, è espressa come rapporto del peso a secco di: a) tutti i rifiuti classificati come pericolosi a norma della direttiva 91/689/CEE e che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto; e b) dei rifiuti che dovrebbero essere presenti nella struttura al termine del periodo di funzionamento previsto. 2.   Se il rapporto di cui al paragrafo 1 supera il 50 % la struttura è classificata come struttura di categoria A. 3.   Se il rapporto di cui al paragrafo 1 si colloca tra il 5 % e il 50 % la struttura è classificata come struttura di categoria A. Tuttavia, la struttura può non essere classificata come categoria A se tale decisione è giustificata in base ad una valutazione del rischio specifico del sito, incentrata in particolare sugli effetti di tutti i rifiuti pericolosi e svolta nell’ambito della classificazione basata sulle conseguenze del danno dovuto alla perdita di integrità o al funzionamento improprio, dalla quale risulti che la struttura non dovrebbe rientrare nella categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi. 4.   Se il rapporto di cui al paragrafo 1 è inferiore al 5 %, la struttura non è classificata come struttura di categoria A in base al contenuto di rifiuti pericolosi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:337:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Decisione (UE) 2009/337 — Testo vigente | Portale Normativo