Art. 1

In vigore dal 20 apr 2009
1.   Una struttura di deposito dei rifiuti è classificata nella categoria A ai sensi dell’allegato III, primo trattino, della direttiva 2006/21/CE se le conseguenze previste, a breve o a lungo termine, di un crollo dovuto a perdita dell’integrità strutturale o ad un funzionamento improprio della struttura potrebbero comportare: a) una perdita potenziale non trascurabile di vite umane; b) un grave pericolo per la salute umana; c) un grave pericolo per l’ambiente. 2.   Ai fini della classificazione di cui al paragrafo 1, nella valutazione del potenziale pericolo della struttura si considera l’intero ciclo di vita della struttura medesima, compresa la fase successiva alla chiusura.
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