Art. 6

Misure di esecuzione

In vigore dal 6 apr 2009
Misure di esecuzione 1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le modifiche degli allegati A e B che si rivelino necessarie. 2.   I rappresentanti dei servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri e la Commissione si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per: a) stilare un manuale non vincolante destinato agli operatori del settore che stabilisca le procedure di scambio delle informazioni attraverso ECRIS, trattando, in particolare, delle modalità di identificazione degli autori dei reati e recando l’interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene e misure di cui, rispettivamente, agli allegati A e B; b) coordinare la loro azione ai fini dello sviluppo e dell’esercizio di ECRIS, per quanto riguarda in particolare: i) la definizione di sistemi e procedure di registrazione che consentano il monitoraggio del funzionamento di ECRIS e la realizzazione di statistiche non personali relative allo scambio, tramite ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari; ii) l’adozione di specifiche tecniche dello scambio, compresi i requisiti di sicurezza, in particolare il pacchetto comune di protocolli; iii) la definizione di procedure di verifica della conformità delle applicazioni informatiche nazionali alle specifiche tecniche.
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