Art. 4
Formato di trasmissione delle informazioni
In vigore dal 6 apr 2009
Formato di trasmissione delle informazioni
1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, e dell’ della decisione quadro 2009/315/GAI relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuno dei reati menzionati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all’allegato A. In via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per il reato in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di reati o, in sua mancanza, un codice «altri reati».
Gli Stati membri possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva.
2. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, e dell’ della decisione quadro 2009/315/GAI , relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure menzionate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all’allegato B. In via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per la pena o misura in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in sua mancanza, il codice «altre pene e misure».
Gli Stati membri forniscono altresì, se pertinenti, le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o misura inflitta, secondo quanto previsto dai parametri di cui all’allegato B. Il parametro «decisioni non penali» è indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta ad una richiesta di informazioni sulle condanne.
Storico versioni
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