Art. 3

Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)

In vigore dal 6 apr 2009
Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) 1.   ECRIS è un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro. È composto dei seguenti elementi: a) un software di interconnessione conforme a un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati di casellari giudiziari degli Stati membri; b) un’infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata. 2.   La presente decisione non si prefigge di istituire una banca dati centralizzata di casellari giudiziari. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri. 3.   Le autorità centrali degli Stati membri di cui all’ della decisione quadro 2009/315/GAI non hanno un accesso diretto in linea alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri. Gli Stati membri identificano insieme, con il sostegno della Commissione, ed utilizzano le migliori tecniche disponibili per garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni dei casellari giudiziari trasmesse ad altri Stati membri. 4.   Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari. 5.   L’infrastruttura di comunicazione comune è la rete di comunicazione s-TESTA. Qualsiasi ulteriore sviluppo della medesima o rete sicura alternativa garantisce che l’infrastruttura di comunicazione comune esistente continui a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 6. 6.   L’infrastruttura di comunicazione comune è gestita sotto la responsabilità della Commissione, soddisfa i requisiti di sicurezza e risponde pienamente alle esigenze di ECRIS. 7.   Per garantire il funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e assistenza tecnica, comprese la raccolta e l’elaborazione delle statistiche di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto i), e il software di implementazione di riferimento. 8.   Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell’Unione europea in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro sostiene i propri costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione della banca dati di casellari giudiziari e del software di interconnessione di cui al paragrafo 1. La Commissione sostiene i costi per l’attuazione, la gestione, l’uso e la manutenzione e i futuri sviluppi dell’infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS nonché per l’esecuzione e i futuri sviluppi del software di implementazione di riferimento.
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