Art. 5
Informazioni su reati, pene e misure nazionali
In vigore dal 6 apr 2009
Informazioni su reati, pene e misure nazionali
1. Gli Stati membri forniscono al segretariato generale del Consiglio le seguenti informazioni allo scopo, in particolare, di stilare il manuale non vincolante ad uso degli operatori di cui all’, paragrafo 2, lettera a):
a)
elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all’allegato A. L’elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizioni giuridiche applicabili. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;
b)
elenco dei tipi di pene, eventuali pene supplementari e misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene e misure di cui all’allegato B. Può altresì comportare una breve descrizione della pena o misura specifica.
2. Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al paragrafo 1 e trasmettono le informazioni aggiornate al segretariato generale del Consiglio.
3. Il segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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