Art. 8
Attuazione e termini
In vigore dal 6 apr 2009
Attuazione e termini
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 7 aprile 2012.
2. Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all’ e si conformano alle modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni previste dalla presente decisione a decorrere dalla data notificata in conformità dell’articolo 11, paragrafo 6, della decisione quadro 2009/315/GAI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:316:oj#art-8