Art. 7

In vigore dal 23 gen 2009
1.   Il comitato è composto da rappresentanti di alto livello delle seguenti organizzazioni: a) le autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi (nel seguito «le autorità di vigilanza competenti»); b) le banche centrali nazionali incaricate di compiti operativi specifici in materia di vigilanza di singoli enti creditizi parallelamente a un’autorità di vigilanza competente; c) le banche centrali che non partecipano direttamente alla vigilanza dei singoli enti creditizi, compresa la Banca centrale europea. 2.   Ciascuno Stato membro designa rappresentanti di alto livello che partecipino alle riunioni del comitato. La Banca centrale europea designa un rappresentante di alto livello che partecipi al comitato. 3.   La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante di alto livello che prenda parte ai suoi dibattiti. 4.   Il comitato elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle autorità di vigilanza competenti. 5.   Il comitato può invitare esperti ed osservatori a partecipare alle proprie riunioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:78(1):oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Decisione (UE) 2009/78 — Testo vigente | Portale Normativo