Art. 9

In vigore dal 23 gen 2009
1.   Il comitato informa regolarmente la Commissione in merito ai risultati delle proprie attività. Ha contatti regolari con il comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione (7) e la commissione competente del Parlamento europeo. 2.   Il comitato assicura la coerenza intersettoriale dei lavori nei settori dei servizi finanziari grazie ad una collaborazione periodica e stretta con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. 3.   Il presidente del comitato incontra i presidenti del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali almeno una volta al mese.
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