Art. 12
In vigore dal 23 gen 2009
Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali. Il comitato pubblica i risultati delle consultazioni, a meno che non vi sia una richiesta contraria da parte del soggetto che risponde.
Quando formula un parere su disposizioni applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, il comitato consulta tutte le autorità competenti in materia di vigilanza delle imprese di investimento che non sono già rappresentate nel comitato.
Storico versioni
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