Art. 2

In vigore dal 23 gen 2009
Il comitato presta consulenza alla Commissione, in particolare per quanto riguarda la preparazione dei progetti di misure di esecuzione nel settore delle attività bancarie e nel settore dei conglomerati finanziari, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Quando la Commissione richiede una consulenza al comitato, può stabilire un limite temporale entro il quale il comitato deve prestare tale consulenza. Tale limite è fissato in considerazione dell’urgenza della materia.
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