Art. 40

Revisione interna dei conti

In vigore dal 18 dic 2008
Revisione interna dei conti 1.   Il Segretario generale del Consiglio nomina, su proposta dell’amministratore e dopo aver informato il comitato speciale, un revisore interno del meccanismo ATHENA e almeno un revisore interno aggiunto, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta; i revisori interni devono possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. 2.   Il revisore interno riferisce all’amministratore riguardo al controllo dei rischi esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni dirette a migliorare il controllo interno delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. In particolare è incaricato di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi ad essi associati. 3.   Il revisore interno esercita le sue funzioni sull’insieme dei servizi che partecipano all’incasso delle entrate di ATHENA o all’esecuzione delle spese finanziate da ATHENA. 4.   Il revisore interno effettua una o più revisioni nel corso dell’esercizio, secondo necessità. Riferisce all’amministratore e informa il comandante dell’operazione delle conclusioni cui è giunto e delle sue raccomandazioni. Il comandante dell’operazione e l’amministratore danno seguito alle raccomandazioni formulate a seguito delle revisioni. 5.   L’amministratore rende conto annualmente al comitato speciale dei lavori di revisione interna indicando il numero e il tipo di revisioni interne effettuate, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni. 6.   Inoltre, ciascun comandante dell’operazione assicura al revisore interno il pieno accesso all’operazione che comanda. Il revisore interno verifica il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure finanziari e di bilancio e assicura il funzionamento di sistemi di controllo interno solidi ed efficaci. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione del bilancio. 7.   I lavori e i rapporti del revisore interno sono messi a disposizione del Collegio di revisori dei conti con tutti i relativi documenti giustificativi.
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Revisione interna dei conti (Art. 40 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo