Art. 38
Condizioni per l’esercizio dei controlli
In vigore dal 18 dic 2008
Condizioni per l’esercizio dei controlli
1. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA devono aver ottenuto, prima dell’assolvimento dei loro compiti, il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE» detenute dal Consiglio, o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone vigilano sul rispetto della riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.
2. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all’esecuzione delle entrate e delle spese di ATHENA forniscono all’amministratore e alle persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese l’assistenza necessaria all’assolvimento dei loro compiti.
Storico versioni
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