Art. 39
Revisione esterna dei conti
In vigore dal 18 dic 2008
Revisione esterna dei conti
1. Quando l’esecuzione delle spese di ATHENA è affidata ad uno Stato membro, un’istituzione comunitaria o un’organizzazione internazionale, lo Stato, l’istituzione o l’organizzazione applica le norme vigenti relative alla revisione delle proprie spese.
2. Tuttavia, l’amministratore o le persone da questi designate possono in qualsiasi momento procedere alla verifica dei costi comuni di ATHENA insorti per la preparazione o a seguito di operazioni o dei costi comuni operativi di un’operazione. Inoltre, il comitato speciale, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.
3. Per l’esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto da sei membri. Il comitato speciale nomina ogni anno, con effetto dal 1o gennaio dell’anno successivo, due membri per un periodo di tre anni, rinnovabile un’unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato speciale può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi. I candidati devono appartenere ad un organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto di ATHENA ogni qual volta sia necessario. Nell’esercizio di tali funzioni:
a)
i membri del collegio continuano ad essere retribuiti dall’organismo di appartenenza; ATHENA si fa carico delle spese di missione in conformità delle regole applicabili ai funzionari delle Comunità europee di grado equivalente. I candidati appartengono al massimo organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro o sono raccomandati da tale istituzione e offrono sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza;
b)
essi possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato speciale; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;
c)
essi riferiscono unicamente al comitato speciale in merito ai loro compiti;
d)
essi verificano, sia durante l’esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e sulla base di documenti giustificativi, che l’esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate da ATHENA sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire ai principi di economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati.
Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri un nuovo presidente o ne proroga il mandato. Esso adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio dei revisori dei conti approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse all’amministratore e al comitato speciale.
4. In singoli casi e per motivi specifici il comitato speciale può decidere di servirsi di altri organismi esterni.
5. Il costo delle revisioni effettuate dai revisori che agiscono per conto di ATHENA è considerato come un costo comune a carico di ATHENA.
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