Art. 42

Rendimento dei conti di un’operazione

In vigore dal 18 dic 2008
Rendimento dei conti di un’operazione 1.   Al termine di un’operazione, il comitato speciale può decidere, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, che l’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell’operazione, presenti al comitato speciale il conto di gestione e il bilancio dell’operazione almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all’amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell’operazione. 2.   Se il conto di gestione e il bilancio di un’operazione non possono includere, entro il termine dato, le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell’operazione, esse figurano nel conto di gestione e nel bilancio annuali di ATHENA e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro del rendimento annuale dei conti. 3.   Il comitato speciale approva il conto di gestione e il bilancio dell’operazione che gli vengono sottoposti. Dà scarico all’amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l’operazione considerata. 4.   Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l’importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati.
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Rendimento dei conti di un’operazione (Art. 42 Decisione (UE) 2008/975) — Testo vigente | Portale Normativo