Art. 17

Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sulle procedure di aggiudicazione di sovvenzioni o di contratti

In vigore dal 16 dic 2008
Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sulle procedure di aggiudicazione di sovvenzioni o di contratti 1.   Se un avviso W2, W3b o W4 viene registrato nel momento in cui l’ordinatore delegato competente o il suo personale consulta il SAR conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), egli informa, se la fase della procedura lo permette, il comitato di valutazione per l’aggiudicazione dei contratti o della sovvenzione interessato dell’esistenza di tale avviso, nella misura in cui questo costituisca un elemento nuovo di cui tenere conto relativamente ai criteri di selezione per il contratto o la sovvenzione. L’ordinatore delegato competente tiene conto di tali informazioni, in particolare se il terzo oggetto della registrazione figura al primo posto dell’elenco stilato dal comitato di valutazione. 2.   Se il terzo relativamente al quale è stato registrato un avviso W2, W3b o W4 figura al primo posto dell’elenco stilato dal comitato di valutazione, l’ordinatore delegato competente, tenuto conto dell’obbligo di tutelare gli interessi finanziari e l’immagine delle Comunità, della natura e della gravità dei motivi all’origine dell’avviso, dell’importo, della durata ed eventualmente dell’urgenza del contratto o della sovvenzione da aggiudicare, può adottare una delle seguenti misure: a) aggiudicare il contratto o la sovvenzione al terzo interessato, indipendentemente dalla presenza della registrazione nel SAR e adoperarsi affinché siano adottate misure di vigilanza rafforzate; b) nel caso in cui l’avviso metta obiettivamente in discussione l’iniziale valutazione di conformità con i criteri di selezione ed aggiudicazione, decidere di aggiudicare il contratto o la sovvenzione ad un altro offerente o candidato, sulla base di una valutazione di conformità ai criteri di selezione e aggiudicazione diversa da quella del comitato di valutazione, motivando debitamente tale decisione; c) decidere di chiudere la procedura senza aggiudicare il contratto, motivando debitamente tale decisione nella nota informativa fornita all’offerente. Se l’ordinatore delegato competente decide di chiudere la procedura conformemente al punto c), si può ricorrere ad una procedura ristretta con i termini applicati in caso d’urgenza, conformemente all’articolo 142 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 per aggiudicare il contratto tramite una nuova procedura.
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Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sulle procedure di aggiudicazione di sovvenzioni o di contratti (Art. 17 Decisione (UE) 2008/969) — Testo vigente | Portale Normativo