Art. 19

Conseguenze di un avviso W3a

In vigore dal 16 dic 2008
Conseguenze di un avviso W3a 1.   Se un terzo è oggetto di un avviso W3a corrispondente ad un ordine preventivo di sequestro conservativo presso terzi, il contabile mantiene la sospensione di tutti i pagamenti in attesa che sia adottata una decisione giudiziaria definitiva rispetto alla richiesta del creditore principale, se il diritto nazionale in vigore lo richiede. Se l’ordine preventivo di sequestro conservativo presso terzi si limita ad una somma precisa fissata in una sentenza («cantonnement»), il contabile sospende i pagamenti fino a concorrenza di tale importo. 2.   Se un terzo è oggetto di un avviso W3a corrispondente ad un ordine esecutivo di sequestro conservativo presso terzi, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica eseguono, in stretta collaborazione con il contabile, il pagamento inizialmente pagabile dalla Commissione o dall’agenzia esecutiva alla parte oggetto dell’ordine di sequestro, a favore del creditore, a concorrenza dell’importo richiesto dal creditore. 3.   I paragrafi 2 e 3 si applicano se l’esecuzione dell’ordine di sequestro non è suscettibile di turbare il buon funzionamento della Commissione o dell’agenzia esecutiva. In tal caso, il contabile invoca l’ del protocollo sui privilegi e le immunità.
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