Art. 18

Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sui contatti e sulle sovvenzioni in corso

In vigore dal 16 dic 2008
Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sui contatti e sulle sovvenzioni in corso 1.   Se un avviso W2, W3b o W4 è stato registrato per motivi legati all’esecuzione o all’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione in corso o alla rispettiva procedura di aggiudicazione, l’ordinatore delegato competente può, tenendo in debito conto i rischi che ciò comporta, la natura e i motivi dell’avviso, le prevedibili conseguenze sull’esecuzione del contratto o della sovvenzione, in particolare per quanto riguarda l’importo, la durata ed eventualmente l’urgenza di queste ultime, adottare una delle seguenti misure: a) decidere di permettere al contraente o al beneficiario di proseguire nell’esecuzione del contratto o della sovvenzione, sottoponendola alle previste misure di vigilanza rafforzate; b) sospendere le scadenze di pagamento conformemente all’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, al fine di procedere a verifiche complementari per accertarsi, prima di eseguire ulteriori pagamenti, che le spese siano ammissibili e quindi eseguire i pagamenti effettivamente dovuti; c) sospendere l’esecuzione del contatto o della sovvenzione conformemente all’articolo 103 e all’articolo 119 del regolamento finanziario; d) risolvere il contratto o la sovvenzione, se contengono una disposizione che lo prevede. 2.   Se l’avviso W2, W3b o W4 non è stato registrato per motivi legati al contratto o alla sovvenzione in corso o alla rispettiva procedura di aggiudicazione, l’ordinatore delegato competente può, in base al tipo di avviso e alle conseguenze prevedibili che esso può avere sull’esecuzione del contratto o della sovvenzione in corso, tenendo debitamente conto dei rischi che ciò comporta, compreso il rischio di contenzioso giudiziario, adottare una delle seguenti misure: a) applicare una o più delle opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); b) risolvere il contratto o la sovvenzione se contengono una disposizione che lo prevede, se emergono nuovi elementi che giustificano una reale perdita di fiducia da parte della Commissione ed una minaccia alla reputazione delle Comunità.
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Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sui contatti e sulle sovvenzioni in corso (Art. 18 Decisione (UE) 2008/969) — Testo vigente | Portale Normativo