Art. 15
Effetti degli avvisi SAR sulle operazioni di bilancio
In vigore dal 16 dic 2008
Effetti degli avvisi SAR sulle operazioni di bilancio
1. Il contabile sospende i pagamenti a favore dei beneficiari per i quali sono stati registrati avvisi W2, W3, W4 e W5. Egli invia una notifica all’ordinatore delegato competente, chiedendogli di precisare le ragioni per cui sarebbe opportuno procedere ai pagamenti nonostante l’esistenza di avvisi SAR W2, W3b e W5a.
2. Eccetto nei casi di avvisi W5b e W3a successivi a ordini preventivi di sequestro conservativo presso terzi, i pagamenti che risultano effettivamente dovuti dopo le verifiche effettuate dall’ordinatore delegato competente che ha sospeso i termini di pagamento conformemente all’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ovvero in conformità delle disposizioni del contratto o della sovvenzione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 1, lettera a), vengono eseguiti immediatamente.
Il contabile può però sbloccare il pagamento sospeso solamente se l’ordinatore delegato competente gli invia una conferma motivata che il pagamento dovuto va eseguito. In mancanza di tale conferma, il pagamento rimane sospeso e l’ordine di pagamento viene eventualmente rispedito all’ordinatore delegato competente.
In caso di pagamento per compensazione conformemente all’articolo 73 del regolamento finanziario e all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 in seguito ad un avviso W4 o se il pagamento è stato eseguito successivamente ad un ordine esecutivo di sequestro conservativo presso terzi, il contabile redige un’opportuna nota registrata.
3. Nei confronti di un terzo rispetto al quale è stato registrato un avviso W5 non è possibile procedere ad alcun impegno di bilancio, ad alcuna registrazione di impegno giuridico specifico nella contabilità di bilancio sulla base di un impegno globale, né alla conclusione di un impegno giuridico sulla base di un impegno accantonato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:969:oj#art-15