Art. 14
Avvisi W5
In vigore dal 16 dic 2008
Avvisi W5
1. Gli avvisi di esclusione registrati conformemente all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 sono considerati, nel quadro del SAR, avvisi W5a.
2. Un avviso W5b viene registrato nel SAR su richiesta del servizio della Commissione responsabile della normativa applicabile per quanto riguarda persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità il cui nome figura su un elenco stilato ai sensi di un regolamento del Consiglio che introduce restrizioni finanziarie legate alla PESC, fintantoché la designazione della persona, del gruppo o dell’entità rimane valida. L’avviso è accompagnato dai riferimenti al regolamento che introduce le restrizioni o al corrispondente provvedimento attuativo.
3. La registrazione degli avvisi di esclusione è soggetta alle seguenti regole:
a)
Se l’ordinatore delegato competente prevede di escludere un terzo ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento finanziario, egli dà al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. Il terzo dispone di almeno 14 giorni di calendario per farlo. Prima di escludere il terzo ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, l’ordinatore delegato competente consulta il servizio giuridico e la direzione generale Bilancio.
In attesa di una possibile decisione della Commissione in merito alla durata dell’esclusione, l’ordinatore delegato competente richiede, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione e rinvia immediatamente il caso alla Commissione. Per tutelare gli interessi finanziari della Commissione, l’ordinatore delegato competente può richiedere la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione W5a prima ancora di avere dato al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere. Alternativamente, egli può richiedere la registrazione di un avviso W2.
b)
Se l’ordinatore delegato competente prevede di avviare la procedura prevista dall’articolo 96 del regolamento finanziario, egli dà al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. Il terzo dispone di almeno 14 giorni di calendario per farlo.
Dopo avere consultato il servizio giuridico e la direzione generale Bilancio e in attesa di un’eventuale decisione della Commissione relativa alla sanzione amministrativa, l’ordinatore delegato competente richiede, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione W5a se anche la condotta del terzo costituisce un errore grave in materia professionale ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
c)
Nelle richieste di registrazione definitiva di un avviso W5a ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c), e) o f), del regolamento finanziario va specificata la durata dell’esclusione decisa dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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