Art. 15

Leucosi bovina enzootica

In vigore dal 28 nov 2008
Leucosi bovina enzootica 1.   Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimstoi: a) 800 000 EUR per l'Italia; b) 55 000 EUR per la Lettonia; c) 350 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmitoi cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 0,5 EUR per test; b) testtoi immunodiffusione in gel oi agar 0,5 EUR per test; c) animali macellati 375 EUR per animale. 4.   Gli importi da impegnare per il 2010 sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2009. Sono riportati oi seguito gli importi in euro (a titolstindicativo): a) 800 000 EUR per l'Italia; b) 55 000 EUR per la Lettonia; c) 350 000 EUR per il Portogallo.
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