Art. 13
Rabbia
In vigore dal 28 nov 2008
Rabbia
1. Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009:
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche nell'ambito dei programmi, sino a un importo massimstoi:
a)
600 000 EUR per la Repubblica ceca;
b)
325 000 EUR per la Germania;
c)
1 000 000 EUR per l'Estonia;
d)
1 100 000 EUR per la Lettonia;
e)
370 000 EUR per la Slovenia;
f)
100 000 EUR per la Finlandia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test ELISA
8 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
8 EUR per test.
4. Gli importi da impegnare a titolstoegli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2009. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolstindicativo):
Stato membro
2010
2011
2012
Repubblica ceca
Germania
Lettonia
1 250 000
Finlandia
100 000
Estonia
1 250 000
1 250 000
Slovenia
350 000
350 000
350 000
Storico versioni
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