Art. 13 · Rabbia

Art. 13

Rabbia

In vigore dal 28 nov 2008
Rabbia 1.   Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009: 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche nell'ambito dei programmi, sino a un importo massimstoi: a) 600 000 EUR per la Repubblica ceca; b) 325 000 EUR per la Germania; c) 1 000 000 EUR per l'Estonia; d) 1 100 000 EUR per la Lettonia; e) 370 000 EUR per la Slovenia; f) 100 000 EUR per la Finlandia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 8 EUR per test; b) test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa 8 EUR per test. 4.   Gli importi da impegnare a titolstoegli esercizi successivi sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2009. Nella tabella seguente figurano gli importi in euro (a titolstindicativo): Stato membro 2010 2011 2012 Repubblica ceca Germania Lettonia 1 250 000 Finlandia 100 000 Estonia 1 250 000 1 250 000 Slovenia 350 000 350 000 350 000
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