Art. 12

Malattia di Aujeszky

In vigore dal 28 nov 2008
Malattia di Aujeszky 1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimstoi: a) 800 000 EUR per la Spagna; b) 80 000 EUR per l'Ungheria; c) 2 500 000 EUR per la Polonia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l'importo di 1 EUR per un test ELISA.
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