Art. 15
Leucosi bovina enzootica
In vigore dal 28 nov 2008
Leucosi bovina enzootica
1. Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimstoi:
a)
800 000 EUR per l'Italia;
b)
55 000 EUR per la Lettonia;
c)
350 000 EUR per il Portogallo.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmitoi cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test ELISA
0,5 EUR per test;
b)
testtoi immunodiffusione in gel oi agar
0,5 EUR per test;
c)
animali macellati
375 EUR per animale.
4. Gli importi da impegnare per il 2010 sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2009. Sono riportati oi seguito gli importi in euro (a titolstindicativo):
a)
800 000 EUR per l'Italia;
b)
55 000 EUR per la Lettonia;
c)
350 000 EUR per il Portogallo.
Storico versioni
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