Art. 15 · Leucosi bovina enzootica

Art. 15

Leucosi bovina enzootica

In vigore dal 28 nov 2008
Leucosi bovina enzootica 1.   Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimstoi: a) 800 000 EUR per l'Italia; b) 55 000 EUR per la Lettonia; c) 350 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmitoi cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 0,5 EUR per test; b) testtoi immunodiffusione in gel oi agar 0,5 EUR per test; c) animali macellati 375 EUR per animale. 4.   Gli importi da impegnare per il 2010 sono decisi a seguito dell'esecuzione del programma nel 2009. Sono riportati oi seguito gli importi in euro (a titolstindicativo): a) 800 000 EUR per l'Italia; b) 55 000 EUR per la Lettonia; c) 350 000 EUR per il Portogallo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:897:oj#art-15