Art. 17

In vigore dal 28 nov 2008
Gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono corrisposti entro 90 giorni dall'abbattimento o dalla macellazione dell'animale, dalla distruzione dei prodotti, o dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario. Nel caso di indennizzi versati dopstil termine di 90 giorni si applica l', paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (11).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:897:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Decisione (UE) 2008/897 — Testo vigente | Portale Normativo