Art. 17
In vigore dal 28 nov 2008
Gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono corrisposti entro 90 giorni dall'abbattimento o dalla macellazione dell'animale, dalla distruzione dei prodotti, o dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.
Nel caso di indennizzi versati dopstil termine di 90 giorni si applica l', paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (11).
Storico versioni
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