Art. 9

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

In vigore dal 28 nov 2008
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie 1.   I programmi oi sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e oi eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro oi cui al paragrafo 1 per l'esecuzione di test diagnostici rapidi e di test molecolari preliminari di diagnosi differenziale, al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti nell'ambito o i rispettivi programmi oi eradicazione di BSE e scrapie e al 50 % dei costi per l'analisi oei campioni a fini di genotipizzazione, sino a un importo massimstoi: a) 1 850 000 EUR per il Belgio; b) 750 000 EUR per la Bulgaria; c) 920 000 EUR per la Repubblica Ceca; d) 1 850 000 EUR per la Danimarca; e) 8 900 000 EUR per la Germania; f) 220 000 EUR per l'Estonia; g) 5 400 000 EUR per l'Irlanda; h) 2 000 000 EUR per la Grecia; i) 7 400 000 EUR per la Spagna; j) 12 600 000 EUR per la Francia; k) 4 100 000 EUR per l'Italia; l) 1 800 000 EUR per Cipro; m) 230 000 EUR per la Lettonia; n) 530 000 EUR per la Lituania; o) 105 000 EUR per il Lussemburgo; p) 990 000 EUR per l'Ungheria; q) 24 000 EUR per Malta; r) 2 900 000 EUR per i Paesi Bassi; s) 1 150 000 EUR per l'Austria; t) 3 340 000 EUR per la Polonia; u) 1 300 000 EUR per il Portogallo; v) 1 300 000 EUR per la Romania; w) 250 000 EUR per la Slovenia; x) 860 000 EUR per la Slovacchia; y) 750 000 EUR per la Finlandia; z) 900 000 EUR per la Svezia; za) 5 900 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi oi cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti e agli animali abbattuti e distrutti e non può superare in media gli importi seguenti: a) 5 EUR per test, per i test effettuati sui bovini oi cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; b) 30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; c) EUR 50 per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; d) 175 EUR per test, i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) sub (i) del regolamento (CE) n. 999/2001; e) 10 EUR per test di genotipizzazione; f) 500 EUR per bovino; g) 70 EUR per ovino o caprino abbattuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:897:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo