Art. 4
Ispezioni
In vigore dal 7 nov 2008
Ispezioni
Gli Stati membri effettuano ispezioni ufficiali annuali per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e individuare eventuali indizi di contaminazione sulle piante ospiti nel loro territorio.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati di tali ispezioni, unitamente agli elenchi delle zone delimitate di cui all’ della presente decisione, sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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