Art. 6

Rispetto della decisione

In vigore dal 7 nov 2008
Rispetto della decisione Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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Rispetto della decisione (Art. 6 Decisione (UE) 2008/840) — Testo vigente | Portale Normativo