Art. 6
Rispetto della decisione
In vigore dal 7 nov 2008
Rispetto della decisione
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:840:oj#art-6