Art. 3
Spostamenti di piante specificate all’interno della Comunità
In vigore dal 7 nov 2008
Spostamenti di piante specificate all’interno della Comunità
Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno della Comunità, definite ai sensi dell’, possono essere spostate all’interno della Comunità solo se conformi alle condizioni previste nell’allegato I, sezione II, punto 1.
Le piante specificate importate a norma dell’ da paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere spostate all’interno della Comunità solo se conformi alle condizioni previste all’allegato I, sezione II, punto 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:840:oj#art-3