Art. 1

Definizioni

In vigore dal 7 nov 2008
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) per «piante specificate» si intendono le piante destinate all’impianto, diverse dalle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., e Ulmus spp.; b) per «luogo di produzione» si intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 (2).
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