Art. 2
Importazione delle piante specificate
In vigore dal 7 nov 2008
Importazione delle piante specificate
Le piante specificate importate da paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere introdotte nella Comunità solo se:
a)
sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, punto 1, della presente decisione;
b)
fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nella Comunità sono ispezionate dall’organismo ufficiale competente, conformemente all’allegato I, sezione I, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non è stata riscontrata alcuna traccia di tale organismo.
Storico versioni
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