Art. 2

Importazione delle piante specificate

In vigore dal 7 nov 2008
Importazione delle piante specificate Le piante specificate importate da paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere introdotte nella Comunità solo se: a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, punto 1, della presente decisione; b) fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nella Comunità sono ispezionate dall’organismo ufficiale competente, conformemente all’allegato I, sezione I, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non è stata riscontrata alcuna traccia di tale organismo.
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