Art. 4
Dispositivi automatici di localizzazione
In vigore dal 29 ott 2008
Dispositivi automatici di localizzazione
1. Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo satellitare (VMS) beneficiano di un contributo finanziario massimo di 4 500 EUR per nave, entro i limiti indicati nell’allegato II.
2. Nell’ambito del massimale di 4 500 EUR di cui al paragrafo 1, il contributo finanziario ai primi 1 500 EUR di spese ammissibili è del 100 %.
3. Il contributo finanziario per le spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 EUR per nave non può superare il 50 % di tali spese.
4. Ai fini dell’ammissibilità, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.
Storico versioni
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