Art. 5
Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
In vigore dal 29 ott 2008
Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi elettronici di registrazione e comunicazione in un centro di controllo della pesca, con la relativa assistenza tecnica, che consentano uno scambio di dati sicuro ed efficiente ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato III.
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