Art. 6
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione
In vigore dal 29 ott 2008
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione
1. Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di un contributo finanziario massimo di 4 500 EUR per nave, entro i limiti indicati nell’allegato IV.
2. Il tasso del contributo finanziario per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione è fissato al 75 %, limitatamente all’importo di 4 500 EUR di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell’ammissibilità al contributo finanziario, i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio (4) e dal regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione (5).
Storico versioni
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