Art. 2
Liquidazione degli impegni residui
In vigore dal 29 ott 2008
Liquidazione degli impegni residui
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2012. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:860:oj#art-2