Art. 8

In vigore dal 16 lug 2008
1.   Il comitato può costituire gruppi di lavoro. 2.   Per elaborare i suoi pareri, il comitato può chiedere rapporti a un relatore o esperto esterno, secondo modalità da determinare. 3.   Uno o più membri del comitato possono partecipare in veste di osservatori alle attività di altri comitati consultivi della Commissione e informarne il comitato.
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