Art. 3
In vigore dal 16 lug 2008
1. Il comitato è composto da 68 membri:
a)
un (una) rappresentante per Stato membro dei ministeri o servizi governativi incaricati a livello nazionale di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini; questo (questa) rappresentante è designato(a) dal governo di ciascuno Stato membro;
b)
un (una) rappresentante per Stato membro dei comitati od organismi nazionali creati da un atto ufficiale e incaricati specificamente delle pari opportunità tra donne e uomini a titolo di rappresentanza dei settori interessati. Qualora in uno Stato membro esistano più comitati od organismi che si occupano di questi problemi, la Commissione determina l’organismo che con i suoi obiettivi, la sua struttura, la sua rappresentatività e il suo grado di indipendenza ha la maggiore vocazione a essere rappresentato nel comitato; la partecipazione degli Stati membri che non dispongono di tali comitati verrà esercitata da persone rappresentanti organismi considerati dalla Commissione come esercitanti missioni analoghe. Questo (questa) rappresentante è nominato(a) dalla Commissione su proposta del comitato od organismo nazionale pertinente;
c)
sette membri rappresentanti le organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario;
d)
sette membri rappresentanti le organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario.
Questi (queste) rappresentanti sono nominati(e) dalla Commissione su proposta delle parti sociali a livello comunitario.
2. Alle riunioni del comitato partecipano in veste di osservatori due rappresentanti della lobby europea delle donne.
3. Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti di organizzazioni internazionali, professionali o associative che ne facciano domanda, debitamente motivata, alla Commissione.
Storico versioni
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