Art. 4

In vigore dal 16 lug 2008
Per ciascuno dei membri del comitato si procede, nelle stesse condizioni stabilite all’, alla nomina di un (una) supplente. Fatto salvo l’, il (la) supplente non assiste alle riunioni del comitato e non partecipa ai suoi lavori, se non in caso di impedimento del membro che sostituisce.
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Art. 4 Decisione (UE) 2008/590 — Testo vigente | Portale Normativo