Art. 5

In vigore dal 16 lug 2008
Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile. Allo scadere dei tre anni, i membri del comitato restano in funzione finché non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni o per dimissioni o per cessazione delle attività presso l’organismo che rappresenta o in seguito a decesso. Si può altresì mettere fine al mandato di un membro quando l’organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione. Egli è sostituito per la durata del mandato ancora in corso secondo la procedura di cui all’. Le funzioni esercitate non formano oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del comitato e per i gruppi di lavoro istituiti secondo l’ sono a carico della Commissione in applicazione delle vigenti norme amministrative.
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Art. 5 Decisione (UE) 2008/590 — Testo vigente | Portale Normativo