Art. 5
In vigore dal 16 lug 2008
Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile.
Allo scadere dei tre anni, i membri del comitato restano in funzione finché non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni o per dimissioni o per cessazione delle attività presso l’organismo che rappresenta o in seguito a decesso. Si può altresì mettere fine al mandato di un membro quando l’organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione.
Egli è sostituito per la durata del mandato ancora in corso secondo la procedura di cui all’.
Le funzioni esercitate non formano oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del comitato e per i gruppi di lavoro istituiti secondo l’ sono a carico della Commissione in applicazione delle vigenti norme amministrative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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