Art. 6
Seconda fase di selezione
In vigore dal 30 giu 2008
Seconda fase di selezione
1. Se la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti nella prima fase di selezione supera la quantità di spettro radio disponibile, come definito all’, paragrafo 1, la Commissione seleziona i richiedenti ammissibili valutando in quale misura i sistemi mobili via satellite proposti dai richiedenti ammissibili rispondano ai seguenti criteri ponderati di selezione:
a)
vantaggi concorrenziali e per i consumatori offerti (ponderazione del 20 %), criterio che comprende i due sottocriteri seguenti:
i)
il numero di utenti finali e la gamma degli MSS da fornire alla data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
ii)
la data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
b)
efficienza dello spettro (ponderazione del 20 %), criterio che comprende i due sottocriteri seguenti:
i)
la quantità complessiva di spettro richiesto;
ii)
la capacità di flusso di dati aggregati;
c)
copertura geografica di tutta l’Unione europea (ponderazione del 40 %), criterio che comprende i tre sottocriteri seguenti:
i)
il numero di Stati membri nei quali almeno il 50 % della popolazione si trova all’interno dell’area di servizio alla data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
ii)
il grado di copertura geografica, sulla base dell’area di servizio del territorio terrestre aggregato degli Stati membri alla data d’inizio della fornitura continua di MSS commerciali;
iii)
la data fissata dal richiedente perché l’MSS via satellite sia disponibile in tutti gli Stati membri almeno per il 50 % della popolazione e in almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro;
d)
grado di realizzazione degli obiettivi di interesse generale non inclusi nei criteri di cui alle lettere da a) a c) (ponderazione del 20 %), sulla base dei tre sottocriteri seguenti, cui è attribuita uguale ponderazione:
i)
la prestazione di servizi d’interesse pubblico che contribuiscono alla protezione della salute o della sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi specifici di cittadini;
ii)
l’integrità e la sicurezza dei servizi;
iii)
la gamma dei servizi forniti ai consumatori nelle zone rurali o isolate.
2. Le misure di esecuzione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3. Nel corso della seconda fase di selezione si tiene conto della credibilità dei richiedenti e della sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.
3. Entro ottanta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili prescelti nella prima fase di selezione, la Commissione adotta, sulla base della relazione del comitato di esperti esterni, se del caso, e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, una decisione relativa alla selezione dei richiedenti. La decisione identifica i richiedenti selezionati classificati in funzione del soddisfacimento dei criteri di selezione, i motivi su cui la decisione è basata e le frequenze che ciascuno di loro dev’essere autorizzato a utilizzare, in ogni Stato membro, conformemente al titolo III.
4. La Commissione pubblica le decisioni adottate in conformità dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 3, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro un mese dall’adozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:626(2):oj#art-6