Art. 4
Ammissibilità delle domande
In vigore dal 30 giu 2008
Ammissibilità delle domande
1. Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:
a)
i richiedenti devono essere stabiliti nella Comunità;
b)
le domande devono precisare la quantità di spettro radio richiesto, che non può superare i 15 MHz per le comunicazioni terra-spazio e i 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra in relazione a ciascun richiedente e includere le dichiarazioni e i giustificativi riguardanti lo spettro radio richiesto, le tappe necessarie e i criteri di selezione;
c)
nelle domande il richiedente deve impegnarsi a che:
i)
il sistema mobile via satellite proposto copra un’area di servizio pari almeno al 60 % della superficie terrestre aggregata degli Stati membri, a partire dal momento in cui comincia la fornitura di MSS;
ii)
l’MSS sia disponibile in tutti gli Stati membri e almeno al 50 % della popolazione e su almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione adottata in conformità dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 3.
2. Le domande sono presentate alla Commissione. La Commissione può chiedere ai richiedenti di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità entro un termine determinato compreso tra cinque e venti giorni lavorativi. Se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine prescritto, la domanda è considerata inammissibile.
3. La Commissione decide sull’ammissibilità delle domande. Qualsiasi decisione della Commissione di inammissibilità delle domande è motivata ed è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
4. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile e pubblica l’elenco dei richiedenti ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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