Art. 5

Prima fase di selezione

In vigore dal 30 giu 2008
Prima fase di selezione 1.   Entro quaranta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione valuta se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. Tale valutazione si basa sul completamento soddisfacente delle tappe da 1 a 5 elencate nell’allegato. Nel corso della prima fase di selezione sono prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti. 2.   Se la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non supera la quantità di spettro radio disponibile, come definito ai sensi dell’, paragrafo 1, la Commissione stabilisce, con decisione motivata e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, che tutti i richiedenti ammissibili sono selezionati e identifica le frequenze che ogni richiedente selezionato è autorizzato a utilizzare, in ogni Stato membro, conformemente al titolo III. 3.   La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile per la seconda fase di selezione o se sono stati selezionati conformemente al paragrafo 2. La Commissione pubblica l’elenco dei richiedenti ammissibili o selezionati. Entro trenta giorni lavorativi da tale pubblicazione, i richiedenti ammissibili che non intendano continuare a partecipare alla procedura di selezione e i richiedenti selezionati che non intendano utilizzare le radiofrequenze ne informano la Commissione per iscritto.
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Prima fase di selezione (Art. 5 Decisione (UE) 2008/626) — Testo vigente | Portale Normativo