Art. 5
Prima fase di selezione
In vigore dal 30 giu 2008
Prima fase di selezione
1. Entro quaranta giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammissibili, la Commissione valuta se i richiedenti abbiano dimostrato che i loro sistemi mobili via satellite hanno raggiunto il grado richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. Tale valutazione si basa sul completamento soddisfacente delle tappe da 1 a 5 elencate nell’allegato. Nel corso della prima fase di selezione sono prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibilità dei sistemi mobili via satellite proposti.
2. Se la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non supera la quantità di spettro radio disponibile, come definito ai sensi dell’, paragrafo 1, la Commissione stabilisce, con decisione motivata e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, che tutti i richiedenti ammissibili sono selezionati e identifica le frequenze che ogni richiedente selezionato è autorizzato a utilizzare, in ogni Stato membro, conformemente al titolo III.
3. La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata giudicata ammissibile per la seconda fase di selezione o se sono stati selezionati conformemente al paragrafo 2. La Commissione pubblica l’elenco dei richiedenti ammissibili o selezionati. Entro trenta giorni lavorativi da tale pubblicazione, i richiedenti ammissibili che non intendano continuare a partecipare alla procedura di selezione e i richiedenti selezionati che non intendano utilizzare le radiofrequenze ne informano la Commissione per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:626(2):oj#art-5