Art. 7

Autorizzazione dei richiedenti selezionati

In vigore dal 30 giu 2008
Autorizzazione dei richiedenti selezionati 1.   Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 3, e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. Gli Stati membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti. 2.   I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alle condizioni comuni seguenti: a) i richiedenti selezionati devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di MSS; b) i richiedenti selezionati devono rispettare le tappe da 6 a 9 di cui all’allegato entro 24 mesi dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 3; c) i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile; d) i richiedenti selezionati devono presentare alle autorità competenti di tutti gli Stati membri una relazione annuale che precisa lo stato di avanzamento del loro sistema mobile via satellite proposto; e) i diritti di uso e le autorizzazioni che risultano necessari devono essere concessi per una durata di diciotto anni dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri possono concedere diritti di uso dello spettro di cui all’, paragrafo 1, per il periodo e nella misura in cui restino al di fuori dell’area di servizio per cui si sono impegnati i richiedenti selezionati a norma della presente decisione, conformemente alla decisione 2007/98/CE. 4.   Gli Stati membri possono imporre obblighi oggettivamente giustificati, non discriminatori, proporzionati e trasparenti per assicurare le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità in caso di grandi catastrofi, in conformità con il diritto comunitario, compresa la direttiva 2002/20/CE.
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