Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 giu 2008
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«sistemi mobili via satellite»: le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più componenti terrestri complementari utilizzati presso postazioni fisse. I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale;
b)
«componenti terrestri complementari» di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall’impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:626(2):oj#art-2