Art. 3

Prove dell'origine e cooperazione amministrativa

In vigore dal 16 giu 2008
1.   Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Giordania o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra di essi sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché: a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nel presente accordo o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate; b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione; c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Giordania o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Giordania e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. 2.   La Giordania e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che: a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Giordania e la Comunità prima della data dell'adesione; e b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo. 3.   Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell'origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate dalle autorità doganali competenti della Giordania o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell'origine in questione.
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Prove dell'origine e cooperazione amministrativa (Art. 3 Decisione (UE) 2010/90) — Testo vigente | Portale Normativo