Art. 3
Prove dell'origine e cooperazione amministrativa
In vigore dal 16 giu 2008
1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Giordania o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra di essi sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:
a)
l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nel presente accordo o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate;
b)
la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione;
c)
la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Giordania o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Giordania e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.
2. La Giordania e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:
a)
tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Giordania e la Comunità prima della data dell'adesione; e
b)
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.
Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo.
3. Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell'origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate dalle autorità doganali competenti della Giordania o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell'origine in questione.
Storico versioni
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