Art. 7

In vigore dal 16 giu 2008
1.   La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e il Regno hashemita di Giordania procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure. 2.   Le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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Art. 7 Decisione (UE) 2010/90 — Testo vigente | Portale Normativo