Art. 2
In vigore dal 16 giu 2008
Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
PROTOCOLLO
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri CE», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA,
in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte,
e il Regno hascemita di Giordania
in appresso denominato «Giordania»,
dall’altra,
CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo euromediterraneo», è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002;
CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e il relativo atto sono stati firmati a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e sono entrati in vigore il 1o gennaio 2007;
CONSIDERANDO che, a norma dell', paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'adesione delle nuove Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo di questo stesso accordo;
CONSIDERANDO che si sono svolte le consultazioni di all'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo per assicurare che si tenesse conto dei mutui interessi della Comunità e della Giordania,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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