Art. 6

Competenze

In vigore dal 3 giu 2008
Competenze Nell’espletare i suoi obblighi e le sue funzioni, e ferme restando le competenze conferitegli dal regolamento, il responsabile della protezione dei dati può: a) chiedere pareri al servizio giuridico della Commissione; b) in caso di controversie sull’interpretazione o sul’applicazione del regolamento, informare l’autorità gerarchica competente e il segretario generale prima di riferire al garante europeo della protezione dei dati; c) segnalare al segretario generale eventuali casi di inosservanza: — da parte di un membro del personale, degli obblighi previsti dal regolamento, — da parte dei responsabili del trattamento, delle norme di controllo interno della Commissione più specificamente collegate agli obblighi previsti dal regolamento, e proporre l’avvio di un’indagine amministrativa che può eventualmente sfociare nell’applicazione dell’articolo 49 del regolamento; d) indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l’esercizio delle sue funzioni, applicando i principi che regolamentano le inchieste e gli audit alla Commissione e la procedura di cui all’; e) avere accesso in qualsiasi momento ai dati oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per il trattamento dei dati e ai supporti di dati.
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Competenze (Art. 6 Decisione (UE) 2008/597) — Testo vigente | Portale Normativo